IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2001/51/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001,
che  integra  le  disposizioni  dell'articolo 26 della Convenzione di
Schengen del 14 giugno 1985;
  Vista  la  legge  1°  marzo  2002,  n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 2001, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista  la  legge  30  settembre  1993,  n. 388, recante ratifica ed
esecuzione:   a)   del  protocollo  di  adesione  del  Governo  della
Repubblica  italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi   degli   Stati  dell'Unione  economica  del  Benelux,  della
Repubblica  federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione  graduale  dei  controlli alle frontiere comuni, con
due   dichiarazioni   comuni;   b)  dell'accordo  di  adesione  della
Repubblica   italiana   alla   convenzione  del  19  giugno  1990  di
applicazione  del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni  unilaterali  dell'Italia  e  della Francia, nonche' la
convenzione,  il  relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari
di  Stato  firmati  in occasione della firma della citata convenzione
del  1990,  e  la  dichiarazione  comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo  di  adesione  summenzionato;  c)  dell'accordo  tra  il
Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il Governo della Repubblica
francese  relativo  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Il  vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei  documenti  di  cui  all'articolo  4,  o che deve essere comunque
respinto  a  norma  del  presente  articolo,  e'  tenuto  a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in  quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso  dello  straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso  e'  negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che  avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo  o  le  autorita'  dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.";
    b) all'articolo 12, comma 6, secondo periodo, le parole: "da lire
un milione a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 3.500 a euro 5.500".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi  2  e  3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  di  legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
    - L'art.  76  della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
    - L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro,  al
Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - La  direttiva 2001/51/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 187 del
10 luglio 2001.
    - La  Convenzione  di Schengen del 14 giugno 1985, reca: "Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni". L'art. 26, della citata convenzione
cosi recita:
    "Art.  26.  -  1.  Fatti  salvi gli obblighi derivanti dalla loro
adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo
status  dei  rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del
31 gennaio 1967, le parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle
rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
      a)   se   ad  uno  straniero  viene  rifiutato  l'ingresso  nel
territorio  di  una  parte  contraente, il vettore che lo ha condotto
alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre e' tenuto
a  prenderlo  immediatamente  a  proprio  carico.  A  richiesta delle
autorita'  di  sorveglianza  della frontiera, egli deve ricondurre lo
straniero,  nel Paese terzo dal quale e' stato trasportato, nel Paese
terzo  che  ha  rilasciato  il  documento  di viaggio in suo possesso
durante  il  viaggio  o  in  qualsiasi  altro  Paese terzo in cui sia
garantita la sua ammissione;
      b)  il vettore e' tenuto ad adottare ogni misura necessaria per
accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia
in  possesso  dei  documenti  di viaggio richiesti per l'ingresso nei
territori delle parti contraenti.
    2.  Fatti  salvi  gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla
Convenzione  di  Ginevra  del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati  quale  emendata  dal Protocollo di New York del 31 gennaio
1967,  e  nel  rispetto  del proprio diritto costituzionale, le parti
contraenti  si  impegnano  ad  istituire  sanzioni  nei confronti dei
vettori  che trasportano per via aerea o marittima, da un Paese terzo
verso  il  loro  territorio,  stranieri  che non sono in possesso dei
documenti di viaggio richiesti.
    3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2,
si  applicano  ai  vettori  di  gruppi  che  effettuano  collegamenti
stradali  internazionali  con autopullmann, ad eccezione del traffico
frontaliero.
    - La  legge  1°  marzo  2003,  n.  39,  reca:  "Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001".
    - La  legge  30  settembre  1993,  n.  388,  reca:  "Ratifica  ed
esecuzione:   a)   del  protocollo  di  adesione  del  Governo  della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i
Governi   degli   Stati  dell'Unione  economica  del  Benelux,  della
Repubblica  federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione  graduale  dei  controlli alle frontiere comuni, con
due   dichiarazioni   comuni;   b)  dell'accordo  di  adesione  della
Repubblica   italiana   alla   convenzione   del  19 giugno  1990  di
applicazione  del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni  unilaterali  dell'Italia  e  della Francia, nonche' la
convenzione,  il  relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari
di  Stato  firmati  in occasione della firma della citata convenzione
del  1990,  e  la  dichiarazione  comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo  di  adesione  summenzionato;  c)  dell'accordo  tra  il
Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il Governo della Repubblica
francese  relativo  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990".
    - Il  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, reca: "Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero".
    - La   legge   23   agosto   1988,   n.  400,  reca:  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
    - Per  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note
alle  premesse. Il testo dell'art. 10, comma 3, cosi' come modificato
dal decreto, qui pubblicato, cosi' recita:
    "Art.  10 (Respingimento). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8). -
1.  La  polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai  valichi  di  frontiera  senza  avere  i  requisiti  richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2.   Il  respingimento  con  accompagnamento  alla  frontiera  e'
altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
      a) che  entrando  nel  territono  dello  Stato  sottraendoli ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
      b) che,  nelle  circostanze  di  cui  al  comma  1,  sono stati
temporaneamente  ammessi  nel  territorio  per necessita' di pubblico
soccorso.
    3.  Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei  documenti di cui all'art. 4, o che deve essere comunque respinto
a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato  il  documento  di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero.  Tale  disposizione  si applica anche quando l'ingresso e'
negato  allo  straniero  in  transito, qualora il vettore che avrebbe
dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le   autorita'   dello  Stato  di  destinazione  gli  abbiano  negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.";
      b) all'art.  12,  comma 6, secondo periodo, le parole: "da lire
un  milione  a  lire cinque milioni", sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 3.500 a euro 5.500.
    4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'art. 4, commi
3  e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
che  disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato  ovvero  l'adozione  di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
    5.  Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
    6.  I  respingimenti  di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza".
    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto qui pubblicato:
    "Art.  12  (Disposizioni  contro  le  immigrazioni  clandestine).
(Legge  6 marzo  1998,  n.  40,  art.  10).  -  1. Salvo che il fatto
costituisca   piu'   grave   reato,   chiunque  in  violazione  delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso  nel  territorio  dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti  a  procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona  non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,
non  costituiscono  reato  le  attivita'  di  soccorso  e  assistenza
umanitaria  prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
    3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarre  profitto  anche  indiretto,  compie  atti diretti a
procurare   l'ingresso  di  taluno  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione  delle  disposizioni  del  presente  testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
e'  cittadina  o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la  reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per  ogni  persona.  La  stessa  pena  si  applica quando il fatto e'
commesso  da  tre  o  piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi  internazionali  di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti
    3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
      a) il  fatto  riguarda  l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
      b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
      c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
    3-ter.  Se  i  fatti  di  cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare  persone  da  destinare  alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano  l'ingresso  di  minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si  applica  la  pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
    3-quater.  Le  circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,  concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti  o  prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si   operano   sulla   quantita'   di  pena  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
    3-quinquies.  Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono  diminuite  fino  alla  meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera   per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze  ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi  per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
    3-sexies.  All'art.  4-bis,  comma  1, terzo periodo, della legge
26 luglio  1975,  n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"...  609-octies  del  codice penale ...", sono inserite le seguenti:
"nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza   ed  e'  disposta  la  confisca  del  mezzo  di  trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena  su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con  giudizio  direttissimo,  salvo  che  siano  necessarie  speciali
indagini.
    5.  Fuori  dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto  non  costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un  ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o  nell'ambito  delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce  la  permanenza  di  questi  nel  territorio dello Stato in
violazione  delle  norme  del  presente testo unico, e' punito con la
reclusione  fino  a  quattro  anni  e con la multa fino a lire trenta
milioni.
    6.  Il  vettore  aereo,  marittimo  o  terrestre,  e'  tenuto  ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti  per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche' a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo  dei  rispettivi  mezzi  di trasporto di stranieri in posizione
irregolare.  In  caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi
di  cui  al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da  uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o  concessione  rilasciata  dall'autorita'  amministrativa  italiana,
inerenti  all'attivita'  professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato.  Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge 24
novembre 1981, n. 689.
    7.  Nel  corso  di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle  immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di  cui  all'art.  11,  comma  3,  gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza   operanti   nelle   province  di  confine  e  nelle  acque
territoriali  possono  procedere  al  controllo  e alle ispezioni dei
mezzi  di  trasporto  e  delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale  regime  doganale,  quando,  anche in relazione a specifiche
circostanze  di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati motivi che
possano  essere  utilizzati  per  uno dei reati previsti dal presente
articolo.  Dell'esito  dei  controlli  e  delle  ispezioni e' redatto
processo   verbale   in  appositi  moduli,  che  e'  trasmesso  entro
quarantotto  ore  al  procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne
ricorrono  i  presupposti,  lo convalida nelle successive quarantotto
ore.  Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono  altresi'  procedere  a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale.
    8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di  polizia
finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione dei reati previsti dal
presente   articolo,   sono   affidati   dall'autorita'   giudiziaria
procedente  in  custodia  giudiziale,  salvo  che  vi ostino esigenze
processuali,  agli  organi  di  polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego  in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o  ad  altri  enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di trasporto non possono
essere  in  alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le  disposizioni  dell'art.  100,  commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  approvato  con decreto dcl Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
    8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze di
affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  301-bis,  comma 3, del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, e successive
modificazioni.
    8-ter.  La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
    8-quater.  Con  il  provvedimento  che  dispone la distruzione ai
sensi  del  comma  8-ter,  sono  altresi'  fissate  le  modalita'  di
esecuzione.
    8-quinquies.   I   beni   acquisiti  dallo  Stato  a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione  o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai  sensi  del  comma  8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per le finalita' di cui al
comma   8,   sono   comunque   distrutti.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni  confiscati.  Ai  fini  della  determinazione
dell'eventuale  indennita',  si  applica il comma 5 dell'art. 301-bis
del  citato  testo  unico,  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
    9.  Le  somme  di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei  reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni confiscati, sono
destinate   al   potenziamento   delle  attivita'  di  prevenzione  e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa  con  le  forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal  fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
    9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare  territoriale  o  nella  zona  contigua,  una nave, di cui si ha
fondato  motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito  di  migranti,  puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono  rinvenuti  elementi  che  confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
    9-ter.   Le   navi  della  Marina  militare,  ferme  restando  le
competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa nazionale, possono
essere  utilizzate  per  concorrere  alle  attivita'  di cui al comma
9-bis.
    9-quater.   I  poteri  di  cui  al  comma  9-bis  possono  essere
esercitati  al  di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
delle  navi  della  Marina  militare,  anche  da  parte delle navi in
servizio  di  polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale  o  da  accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte  la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
    9-quinquies.  Le  modalita' di intervento delle navi della Marina
militare  nonche'  quelle  di  raccordo con le attivita' svolte dalle
altre  unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale    dei   Ministri   dell'interno,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
    9-sexies.  Le  disposizioni  di cui ai commi 9-bis e 9-quater, si
applicano,  in  quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo".